Divieto di fumo

Divieto di fumo a scuola

In tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all’aperto della scuola.

Descrizione

A seguito del Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all’aperto rientranti nelle pertinenze della scuola, compreso il porticato, il cortile e l’area verde.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 189 della Legge 311/2004 ancora vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 euro a 275,00 euro; in caso di perpetrata violazione del suddetto divieto, saranno presi anche provvedimenti disciplinari.
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando al Dirigente o allo Staff di Dirigenza, con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge e delle presenti disposizioni anche mediante l’identificazione degli studenti che violano le predette disposizioni.

Si rammenta infine che gli studenti minorenni:

  • durante le ore di lezione non possono uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente presente valuterà sotto la propria responsabilità;
  • durante l’intervallo e in qualsiasi ora di lezione non possono uscire dall’Istituto.

Allegati

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
  • Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)
  • Art. 189 della Legge 311/2004